Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale: a che punto è l’Italia?

Nel 2017 il Ministero dell’Interno acquistò il Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini. Il software aveva due funzioni fondamentali: una per lavorare in differita, su immagini già registrate, e l’altra per riconoscere i volti in tempo reale. La prima, SARI Enterprise, entrò in servizio l’anno successivo, con parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali. Il sistema confronta un volto acquisito durante un’indagine con le fotografie segnaletiche conservate negli archivi del Viminale e restituisce un elenco di candidati, ordinato per somiglianza. Nel provvedimento del 2018, il Garante precisò che la valutazione dei risultati doveva restare affidata all’operatore. Il programma permette di cercare tra migliaia di fotografie in tempi che una ricerca manuale non consentirebbe. Il primo posto nell’elenco indica però soltanto il candidato che il sistema considera più somigliante. La persona ripresa potrebbe anche non essere presente nell’archivio. Una corrispondenza convincente, da sola, non consente quindi di affermare con certezza che sia stata individuata, né chiarisce quale ruolo abbia avuto nella vicenda.
La seconda funzione, SARI Real Time, incontrò invece alcuni ostacoli. Nel marzo 2021 il Garante espresse parere contrario al progetto, che non era ancora attivo. Il sistema avrebbe confrontato i volti ripresi in una zona con una lista contenente fino a diecimila immagini. Per individuare le persone cercate avrebbe però dovuto analizzare i dati biometrici di tutti i passanti. Secondo il Garante, mancava una base giuridica adeguata per autorizzare un trattamento così esteso.
Nello stesso anno il Parlamento sospese l’installazione e l’uso dei sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La legge di conversione del Milleproroghe, pubblicata il 28 febbraio 2026, ha prorogato il termine al 31 dicembre 2027. La sospensione cesserà prima se entrerà in vigore una disciplina specifica. Sono previste eccezioni per le autorità competenti a prevenire e reprimere i reati, che devono ottenere il parere favorevole del Garante. Il parere non è invece necessario quando l’autorità giudiziaria utilizza questi strumenti nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Dal 2 febbraio 2025 si applicano anche i divieti dell’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Il regolamento vieta alla polizia di identificare a distanza e in tempo reale le persone negli spazi accessibili al pubblico, salvo alcune eccezioni. Si può ricorrervi, per esempio, per cercare persone scomparse o vittime di sequestri, prevenire attentati o individuare sospettati di determinati reati. Occorre però una legge nazionale che autorizzi questi usi e ne stabilisca le condizioni. Il riconoscimento su immagini già registrate è invece ammesso, ma rientra tra gli impieghi ad alto rischio.
In Italia, lo schema di decreto legislativo esaminato dal Garante nel luglio 2026 prevede proprio queste regole, ma non è ancora in vigore. Il testo distingue le attività di prevenzione dalle indagini su un reato. Nel primo caso, e per la ricerca di persone scomparse o vittime di determinati delitti, l’autorizzazione spetterebbe al procuratore della Repubblica; nelle indagini preliminari, al giudice. L’autorizzazione dovrebbe precisare chi si cerca, in quale zona e per quanto tempo. Sono previste anche procedure d’urgenza.
Nel Regno Unito il riconoscimento in tempo reale viene già utilizzato nelle strade. Tra settembre 2024 e settembre 2025 la Metropolitan Police lo impiegò in 203 operazioni nelle zone a maggiore criminalità e in altre quattro durante il Carnevale di Notting Hill. Secondo il rapporto annuale della polizia londinese, il sistema generò 2.077 segnalazioni e le operazioni portarono a 962 arresti. I falsi positivi furono dieci e nessuno provocò un arresto. Nel complesso, il sistema analizzò oltre tre milioni di volti.
La Francia adottò una soluzione diversa in occasione delle Olimpiadi di Parigi. La legge del 19 maggio 2023 autorizzò fino al 31 marzo 2025 una sperimentazione per rilevare situazioni di pericolo nelle riprese, come movimenti anomali della folla o oggetti abbandonati. Il riconoscimento facciale era escluso. Il Parlamento tentò poi di prolungare l’esperimento fino al 2027 attraverso una legge sulla sicurezza nei trasporti, ma il Conseil constitutionnel bocciò la proroga il 24 aprile 2025, perché la disposizione era estranea all’oggetto della legge.
Negli Stati Uniti le regole cambiano da uno Stato all’altro. Nello Stato di Washington, il risultato del riconoscimento facciale non può costituire da solo il fondamento di un arresto. A Detroit, nel Michigan, Robert Williams fu arrestato nel gennaio 2020 dopo che un sistema lo aveva indicato per errore come possibile autore di un furto. La sua fotografia era stata mostrata a un addetto alla prevenzione dei furti, che aveva creduto di riconoscere il ladro. L’addetto, però, non aveva assistito al fatto: aveva visto soltanto il filmato dal quale era partita la ricerca. Il secondo riconoscimento non forniva quindi una conferma indipendente. Nel 2024 la causa di Williams si concluse con un accordo che impose alla polizia di Detroit di raccogliere elementi autonomi e attendibili prima di arrestare una persona segnalata dal programma.
In Russia, Nikolay Glukhin fu identificato e rintracciato nella metropolitana di Mosca dopo una protesta solitaria e pacifica. Il 4 luglio 2023 la Corte europea dei diritti dell’uomo stabilì che l’impiego del riconoscimento facciale contro di lui aveva violato il diritto alla vita privata e la libertà di espressione. Glukhin non aveva creato pericoli per l’ordine pubblico. L’identificazione era corretta, ma lo scopo per il quale era stata compiuta non giustificava quell’intrusione.
In Italia SARI Enterprise è già utilizzato nelle indagini, mentre il decreto dovrà definire le condizioni per gli impieghi in tempo reale consentiti dal regolamento europeo. Quanto al valore dei risultati, l’articolo 26 dell’AI Act vieta alle autorità di polizia di assumere decisioni con effetti giuridici negativi basandosi soltanto sul riconoscimento a posteriori. Gli investigatori devono poter spiegare perché ritengono attendibile l’identificazione e quali elementi legano la persona al reato. L’immagine utilizzata, l’esito del confronto e gli accertamenti successivi devono poter essere esaminati dalla difesa e valutati dal giudice.

Author: Antonio Fusco

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle pubbliche amministrazioni, ha conseguito il Master di secondo livello in Criminologia Forense ed è iscritto alla Società Italiana di Criminologia. Quale Dirigente della Polizia di Stato, attualmente in quiescenza, si è occupato di indagini di polizia giudiziaria, investigazioni e contrasto alla criminalità. Scrive romanzi crime per Giunti (serie delle indagini del commissario Casabona) e per Rizzoli (serie delle indagini dell'ispettore Massimo Valeri - l'Indiano). Alcuni dei suoi libri sono stati tradotti in Germania, Grecia e Turchia.

articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *