Alle 20.20 dell’11 dicembre 2006 i vigili del fuoco arrivano in via Diaz, a Erba, davanti a una palazzina di corte al civico 25. C’è un incendio. Dentro, però, non trovano soltanto fumo e fiamme. Nel complesso dell’edificio vengono rinvenute quattro persone morte e un uomo ancora vivo, gravemente ferito. Raffaella Castagna, trent’anni. Suo figlio Youssef Marzouk, due anni e tre mesi. Sua madre Paola Galli, cinquantasette anni. La vicina di casa Valeria Cherubini, cinquantacinque anni. Tutte e quattro presentano ferite da arma da taglio e lesioni da corpo contundente. Sulle scale viene trovato Mario Frigerio, sessantacinque anni, marito di Valeria Cherubini, con una profonda ferita alla gola. Sopravvive. L’incendio, secondo la ricostruzione giudiziaria, è stato appiccato dopo i delitti.
Le indagini si concentrano inizialmente su Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre di Youssef, tunisino, con precedenti per spaccio. È una pista quasi automatica, almeno nelle prime ore: il passato giudiziario, il contesto familiare, l’omicidio della moglie e del figlio. Ma Marzouk è in Tunisia al momento della strage e il suo alibi regge. L’attenzione degli investigatori si sposta allora sui vicini di casa: Olindo Romano, netturbino, e sua moglie Rosa Bazzi, donna delle pulizie. Abitano nello stesso stabile. Con la famiglia Castagna i rapporti sono deteriorati da tempo, segnati da liti condominiali, esposti, denunce, tensioni quotidiane.
La condanna all’ergastolo per entrambi viene pronunciata dalla Corte d’Assise di Como il 26 novembre 2008. La Corte d’Assise d’Appello di Milano conferma nel 2010. La Cassazione rende definitiva la sentenza nel 2011. Tre gradi di giudizio ritengono provata la colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il quadro probatorio valorizzato dai giudici è più ampio, ma nella ricostruzione pubblica della vicenda si è spesso concentrato attorno a tre elementi principali: la testimonianza di Mario Frigerio, la traccia ematica sull’auto dei coniugi e le confessioni rese nel gennaio 2007.
Il primo elemento è il riconoscimento dell’unico sopravvissuto. Mario Frigerio, durante il processo, indica Olindo Romano come il suo aggressore. In aula afferma di non poter dimenticare quel volto. Per i giudici, quel riconoscimento ha un peso decisivo, anche perché proviene dall’unica persona sopravvissuta all’aggressione. La difesa, negli anni successivi, contesterà la tenuta di quel ricordo, richiamando le prime dichiarazioni rese in ospedale e il modo in cui il nome di Olindo sarebbe entrato nei colloqui con gli investigatori. Ma per il giudicato quel riconoscimento resta uno dei pilastri della condanna.
Il secondo elemento è biologico. Una traccia di sangue appartenente a Valeria Cherubini viene rilevata sul battitacco della Seat Arosa intestata a Rosa Bazzi. È il collegamento materiale più diretto tra i condannati e una delle persone uccise. Anche su questo punto, dopo la sentenza definitiva, si è sviluppato uno dei principali filoni critici: la possibilità che quella macchia sia il risultato di una contaminazione, avvenuta durante le attività di sopralluogo e perquisizione. Per i giudici, però, questa ipotesi non ha assunto il valore di prova nuova capace di scardinare il giudicato.
Il terzo elemento è rappresentato dalle confessioni. Olindo Romano e Rosa Bazzi confessano nell’interrogatorio del 10 gennaio 2007, fornendo una ricostruzione della strage. Entrambi ritrattano prima del processo. Le sentenze, tuttavia, ritengono quelle confessioni utilizzabili e riscontrate da altri elementi. La difesa, al contrario, ne contesta da anni la genuinità, sostenendo che contengano numerose contraddizioni, imprecisioni e dati appresi dagli inquirenti più che provenienti da una memoria diretta dei fatti. È uno dei punti più sensibili dell’intera vicenda: la confessione, quando è libera, precisa e riscontrata, può pesare moltissimo; quando viene ritrattata e presenta zone d’ombra, diventa uno dei terreni più delicati del processo penale.
Per dodici anni dopo la sentenza definitiva il caso resta formalmente chiuso. Poi, nell’aprile 2023, il sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser presenta una richiesta di revisione del processo. Nell’ottobre dello stesso anno anche i difensori di Romano e Bazzi depositano una propria istanza. Le richieste arrivano davanti alla Corte d’Appello di Brescia, competente per la revisione. Le udienze si tengono il 1° marzo e il 16 aprile 2024. Il 10 luglio 2024 la Corte dichiara inammissibili entrambe le istanze. Le motivazioni vengono depositate il 7 ottobre 2024: la richiesta di Tarfusser è ritenuta inammissibile per difetto di legittimazione, perché un sostituto procuratore generale non può agire autonomamente senza il procuratore generale; quella della difesa viene respinta perché gli elementi presentati non sono considerati “prove nuove” nel senso richiesto dall’articolo 630 del codice di procedura penale.
Il 25 marzo 2025 la Cassazione rigetta il ricorso dei difensori contro la decisione di Brescia. Le motivazioni, depositate il 13 maggio 2025, confermano la linea dei giudici della revisione e definiscono il quadro probatorio già esaminato nei precedenti gradi di giudizio come solido. Da quel momento, sul piano processuale, la situazione torna al punto di partenza: Olindo Romano e Rosa Bazzi restano condannati in via definitiva all’ergastolo; la revisione, almeno quella fondata sugli elementi allora presentati, è negata.
Accanto al percorso giudiziario si è però sviluppato, soprattutto dal 2018 in avanti, un lavoro giornalistico che ha inciso profondamente sulla percezione pubblica del caso. L’inchiesta di Antonino Monteleone per “Le Iene“, poi confluita nello speciale “Le Iene presentano: Inside” e nel libro “Erba“, scritto con Francesco Priano e pubblicato da Piemme nel 2023, ha rimesso in discussione la colpevolezza dei due coniugi partendo proprio dai tre pilastri della condanna. È un lavoro che si muove su un piano diverso da quello processuale: interviste, consulenze di parte, documenti, incongruenze, verifiche giornalistiche. Non ha il valore di una sentenza, ma ha posto domande che una parte dell’opinione pubblica ha ritenuto rilevanti.
Sul riconoscimento di Mario Frigerio, l’inchiesta giornalistica insiste su un dato iniziale: nei primi colloqui in ospedale, il 15 dicembre 2006, quattro giorni dopo la strage, Frigerio avrebbe descritto il suo aggressore come un uomo dalla carnagione olivastra, più alto di lui di alcuni centimetri, non del posto. Olindo Romano ha la pelle chiara ed è più basso di Frigerio. Alla domanda se avesse riconosciuto una persona nota, Frigerio inizialmente avrebbe risposto di no. Nei giorni successivi cambia versione e indica Romano. Secondo la lettura critica proposta dall’inchiesta, il ricordo potrebbe essere stato influenzato dal contesto degli interrogatori e dai colloqui avvenuti in ospedale. I giudici, invece, hanno letto diversamente quel passaggio: per la sentenza definitiva, Frigerio riconobbe il suo aggressore, e il ritardo nell’indicazione del nome fu spiegato con la difficoltà di accettare che l’autore fosse proprio un vicino di casa.
Sulla traccia di sangue, il punto sollevato dalla difesa e dal lavoro giornalistico riguarda la possibile contaminazione. I RIS non trovano tracce dei coniugi sulla scena del crimine, né tracce delle persone uccise nell’abitazione di Olindo e Rosa. La macchia di sangue di Valeria Cherubini sul battitacco dell’auto resta dunque un reperto centrale. Secondo la ricostruzione critica, quella traccia potrebbe essere arrivata sull’auto attraverso un trasferimento involontario, legato al fatto che alcuni operatori avevano partecipato alle attività sulla scena prima della perquisizione. Per i giudici, però, questa possibilità non è diventata un elemento nuovo e decisivo: è rimasta una diversa lettura tecnica di un dato già conosciuto.
Sulle confessioni, l’inchiesta giornalistica e la difesa sottolineano le contraddizioni, le ritrattazioni e alcuni passaggi degli interrogatori nei quali dettagli della scena sarebbero stati introdotti dagli stessi inquirenti. Secondo questa impostazione, le confessioni non sarebbero il racconto spontaneo di chi ha commesso la strage, ma il risultato di un percorso suggestivo e guidato. Le sentenze, al contrario, hanno ritenuto che quelle ammissioni fossero assistite da riscontri esterni e inserite in un quadro probatorio coerente. Anche qui il nodo è netto: ciò che per la difesa è fragilità del racconto, per il giudicato è una confessione valutata insieme ad altri elementi.
A questi tre punti si aggiungono questioni documentali emerse o riproposte negli anni: intercettazioni ambientali mancanti o non più disponibili, reperti distrutti nonostante richieste di conservazione, materiali ritrovati successivamente e non analizzati nel processo originario, dubbi sulla gestione di alcune digitalizzazioni. Sono aspetti che l’inchiesta giornalistica e la difesa hanno presentato come anomalie significative. La Corte d’Appello di Brescia, però, li ha valutati in termini processuali diversi: non come prove nuove idonee a riaprire il giudizio, ma come elementi già noti, non decisivi o comunque non capaci, da soli o nel loro insieme, di ribaltare il quadro probatorio.
Nelle motivazioni del rigetto, la Corte di Brescia affronta anche il tema delle interviste televisive. Osserva che chi viene intervistato non ha l’obbligo penalmente sanzionato di dire la verità e che i supporti audiovisivi raccolti in sede giornalistica non assumono automaticamente il rango di prova ammissibile nel processo. Quanto alle consulenze di parte sulla memoria di Frigerio e sulla macchia di sangue, la Corte le considera una diversa valutazione tecnico-scientifica di fatti già conosciuti, non una prova nuova fondata su acquisizioni scientifiche indisponibili all’epoca del processo.
Resta così una vicenda divisa tra due piani. Il primo è quello del giudicato: tre gradi di giudizio hanno condannato Olindo Romano e Rosa Bazzi all’ergastolo, e nel 2024-2025 la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile fino alla Cassazione. Il secondo è quello del dubbio pubblico, alimentato dall’inchiesta giornalistica e dagli argomenti difensivi: riconoscimento, traccia ematica, confessioni, gestione dei reperti, completezza del materiale processuale. Sono domande che esistono, ma che finora non hanno trovato, secondo i giudici, la forza giuridica necessaria per riaprire il processo.
La distanza tra questi due piani non annulla il giudicato e non trasforma automaticamente il dubbio in errore giudiziario. Spiega però perché la strage di Erba continui a occupare uno spazio particolare nella memoria criminale italiana: non soltanto per la ferocia del delitto, ma per il contrasto tra una verità processuale definitiva e una narrazione critica che continua a interrogare i suoi presupposti. Oggi Olindo Romano e Rosa Bazzi restano condannati all’ergastolo. I loro difensori potranno tentare nuove iniziative solo se saranno in grado di portare elementi realmente nuovi, capaci di superare la soglia stretta della revisione. Fino ad allora, il caso resta giuridicamente chiuso, ma ancora discusso nel terreno, più incerto e meno regolato, della memoria pubblica.














