Il 23 giugno 2026 la Corte di cassazione ha depositato le motivazioni con cui, lo scorso aprile, ha disposto un nuovo processo d’appello a carico di Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano. Non tornano in discussione né la responsabilità per l’omicidio né la condanna all’ergastolo, già confermata nei primi due gradi di giudizio e non scalfita dal ricorso della difesa. Il nuovo giudizio riguarda un solo punto: l’aggravante della premeditazione, esclusa in secondo grado e che per la Suprema Corte deve essere rivalutata. Attorno a quella parola si gioca l’ultimo tratto processuale di una vicenda iniziata tre anni prima.
Giulia Tramontano, ventinove anni, originaria di Sant’Antimo e trasferitasi nel Milanese come agente immobiliare, era incinta al settimo mese del bambino che avrebbe dovuto chiamarsi Thiago. La sera del 27 maggio 2023, nell’appartamento di Senago dove conviveva con Impagnatiello, barman in un albergo di lusso a Milano, viene uccisa con trentasette coltellate. Poche ore prima ha incontrato la donna con cui l’uomo conduceva da tempo una relazione parallela, anche lei rimasta incinta in precedenza, e ha deciso di lasciarlo. Quell’incontro, che fa crollare la doppia vita costruita dal compagno, è il punto su cui si concentrerà per anni la domanda decisiva: quando nasce, davvero, la volontà di uccidere?
Dopo il delitto Impagnatiello nasconde il corpo per quattro giorni, spostandolo tra il box, la cantina e il bagagliaio dell’auto, e tenta di bruciarlo. Nel frattempo denuncia la scomparsa della compagna e invia messaggi dal telefono di lei per simulare un allontanamento volontario. Nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno 2023, dopo che le tracce di sangue nell’appartamento smentiscono la sua versione, confessa e indica il luogo in cui ha abbandonato il cadavere: un’intercapedine dietro alcuni box, in un’area verde non lontana da casa.
È durante le indagini che emerge l’elemento destinato a pesare su tutti i gradi di giudizio. Già dal dicembre 2022, pochi giorni dopo aver saputo che Giulia aspettava un figlio, Impagnatiello avrebbe cominciato a somministrarle veleno per topi. La prima ricerca online sul topicida risale al 12 dicembre di quell’anno. La somministrazione prosegue per mesi e, secondo l’accusa, le dosi aumentano nell’ultimo mese e mezzo prima del delitto. Sul suo cellulare gli investigatori trovano ricerche su veleni letali, su sostanze inodori e insapori e sulla quantità necessaria a uccidere una persona. L’imputato sostiene di aver agito per provocare un aborto e non per uccidere la compagna. È questa tesi, più ancora della confessione dell’omicidio, a diventare il centro del confronto sulla premeditazione.
Il 25 novembre 2024 la Corte d’Assise di Milano condanna Impagnatiello all’ergastolo per omicidio volontario, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere, riconoscendo le aggravanti della premeditazione, della crudeltà e del rapporto di convivenza, ed escludendo quella dei motivi futili. Il 25 giugno 2025 la Corte d’Assise d’Appello conferma l’ergastolo, ma esclude la premeditazione prevista dall’articolo 577, primo comma, numero 3, del codice penale, ritenendo che manchi la prova certa di uno spazio di riflessione apprezzabile tra la formazione del proposito omicidiario e la sua esecuzione. Su quella circostanza i giudici applicano il principio dell’in dubio pro reo. Restano così due letture opposte dello stesso fatto: per il primo grado l’omicidio è la fase terminale di un progetto coltivato per circa sei mesi; per l’appello la decisione di uccidere matura soltanto nel pomeriggio del 27 maggio, quando l’edificio di menzogne costruito dall’imputato si sgretola.
Contro la sentenza d’appello ricorrono entrambe le parti: l’accusa per riottenere il riconoscimento della premeditazione, la difesa per far cadere la crudeltà e ottenere le attenuanti generiche. Nell’aprile 2026 la prima sezione penale della Cassazione respinge le richieste della difesa e accoglie quelle della procura generale, disponendo un appello bis limitato alla sola premeditazione. La pena, in ogni caso, non potrebbe aumentare: l’ergastolo è già stato inflitto sulla base delle aggravanti rimaste ferme. Le motivazioni depositate il 23 giugno spiegano il perché del rinvio. Secondo la Suprema Corte i giudici d’appello hanno trascurato l’incremento delle dosi di topicida nell’ultimo mese e mezzo e le ricerche in rete dell’imputato, elementi che potrebbero dimostrare come l’idea di uccidere Giulia fosse emersa molti mesi prima del 27 maggio. E anche a voler collocare quel proposito nel giorno stesso del delitto, osservano i giudici, esso andrebbe ricondotto non al momento delle coltellate, ma ad alcune ore prima, quando Impagnatiello apprende dell’incontro tra Giulia e l’altra donna.
Il riconoscimento della premeditazione, se l’appello bis dovesse arrivarci, non sposterebbe la pena: l’ergastolo è già stato pronunciato ed è la sanzione più grave prevista dall’ordinamento. Non introdurrebbe nemmeno, in modo automatico, un diverso regime di accesso ai benefici penitenziari. Le soglie future per eventuali permessi premio, semilibertà o liberazione condizionale resterebbero quelle previste per l’ergastolano e ogni valutazione dipenderebbe, comunque, dalla magistratura di sorveglianza, dalla condotta detentiva, dal percorso trattamentale, dalla revisione critica del fatto e dall’assenza di pericolosità sociale. La premeditazione potrebbe pesare come elemento valutativo sulla gravità concreta del delitto e sulla personalità del condannato, ma non trasformerebbe la pena in un ergastolo diverso, né renderebbe di per sé più lontano o più vicino l’accesso a misure premiali.
A cambiare sarebbe, invece, la qualificazione del fatto, e con essa la verità giudiziaria sul modo in cui Giulia Tramontano è stata uccisa. Escludendo la premeditazione, la Corte d’Appello aveva collocato l’avvelenamento sul terreno del dolo eventuale: somministrare il topicida per provocare l’aborto, accettando come possibile conseguenza anche la morte della madre, descrive un progetto gravissimo, ma non necessariamente un piano omicidiario persistente. Quella figura, proprio perché fondata sull’accettazione del rischio e non su una volontà omicida già formata e mantenuta nel tempo, è stata ritenuta incompatibile con la premeditazione. Riconoscere l’aggravante significherebbe invece affermare che l’uccisione non fu la reazione di poche ore alla scoperta della doppia vita, ma l’esecuzione finale di un proposito maturato prima e conservato fino al 27 maggio. È una differenza che non incide sui giorni di carcere, ma sul nome che la giustizia dà al delitto. E sarà il giudice del rinvio, attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione, a dover sciogliere questo ultimo nodo.














