Il 14 febbraio 2026 il giudice per le indagini preliminari di Messina, Salvatore Pugliese, firma un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Santino Bonfiglio, 67 anni, disponendo gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. Nell’ordinanza il gip descrive una relazione segnata da violenze “con cadenza mensile”, riconosce la premeditazione nell’ultima aggressione (Bonfiglio aveva avvolto il manico del coltello con una spugna per non lasciare impronte) e conclude che la misura prescritta “non rimane che quella minima adeguata”. Il braccialetto, però, non viene mai applicato: non ce ne sono a disposizione delle forze dell’ordine di Messina. Ventitré giorni dopo, la sera del 9 marzo, Bonfiglio esce di casa, raggiunge l’abitazione della ex compagna Daniela Zinnanti nel quartiere Lombardo e la uccide con una quarantina di coltellate. Il dispositivo elettronico sarebbe arrivato il giorno dopo. Così dicono.
Per ricostruire la catena di fatti che precede il delitto occorre risalire almeno a maggio 2025, quando Daniela Zinnanti finisce in ospedale con sette costole fratturate. Bonfiglio l’aveva colpita con un pugno alla testa, facendola cadere a terra, e poi aveva infierito con calci e pugni fino a farle perdere i sensi. La donna presenta querela; il questore di Messina emette un ammonimento nel giugno successivo. Ma qualche tempo dopo Daniela ritira la denuncia, com’era già accaduto in precedenza: un meccanismo che la letteratura sulla violenza domestica conosce bene e che il gip, nella sua ordinanza, descrive come segnale di “profonda sottomissione psicologica”, alimentata da “illusori tentativi di riconciliazione“. Bonfiglio ha già alle spalle condanne per furto, maltrattamenti, lesioni, porto d’armi o oggetti atti a offendere. Nessuno di questi precedenti è sufficiente a impedirgli di tornare da Daniela.
Il 5 febbraio 2026 la sequenza si ripete. Daniela chiama la polizia; gli agenti la trovano a casa di Bonfiglio “in condizioni critiche, tumefatta e coperta di sangue, con ferite all’arcata sopraccigliare e all’orecchio“. Lui, ai poliziotti, dice che la convivente è caduta perché aveva bevuto. È da questo episodio che nasce il secondo procedimento penale per maltrattamenti e lesioni, quello che porta il gip a disporre i domiciliari con braccialetto il 14 febbraio. Il magistrato, stavolta, non si limita alla misura del divieto di avvicinamento, già applicata in passato e palesemente insufficiente, ma la inasprisce. La motivazione è netta: l’uso del coltello, la premeditazione, l’efferatezza dell’aggressione “integrano pienamente le aggravanti contestate“. Per lo stesso episodio viene chiesto e ottenuto il giudizio immediato, fissato per maggio.
Tutto ciò che il sistema giudiziario poteva fare nell’ambito delle sue competenze, insomma, era stato fatto; e tuttavia la misura non ha funzionato, perché tra il provvedimento del giudice e la sua esecuzione materiale si apre un vuoto che nessun atto giudiziario può colmare. Il braccialetto elettronico non è una decisione: è un oggetto fisico, e se l’oggetto non c’è, la decisione resta sulla carta. Bonfiglio trascorre quasi un mese ai domiciliari senza alcun dispositivo di controllo; la sua evasione, la sera del 9 marzo, non viene rilevata da nessun sistema automatico.
Per capire come si è arrivati fin qui occorre ricostruire la storia del braccialetto elettronico in Italia. Il dispositivo entra nell’ordinamento nel 2001, con l’articolo 275-bis del codice di procedura penale. La gestione viene affidata a Telecom Italia senza gara pubblica. Il bilancio lo traccia la Corte dei Conti: al 31 dicembre 2011, i braccialetti attivati in tutta Italia sono quattordici; il costo complessivo del servizio, in otto anni, ammonta a 81,3 milioni di euro, poco meno di sei milioni a dispositivo. Alla scadenza il contratto viene rinnovato con trattativa diretta per il periodo 2012-2018: duemila dispositivi, nove milioni l’anno. Solo nel 2018, dopo il ricorso di Fastweb al Tar del Lazio, si arriva al primo bando di gara europeo. Fastweb si aggiudica la fornitura: mille braccialetti al mese per 23 milioni nel triennio. Il contratto in vigore, dal 1° gennaio 2023 al 2026, prevede 139 euro a dispositivo e una capacità fino a 1.200 unità mensili.
Il nodo oggi non è più il costo unitario. È la sproporzione tra domanda e offerta, innescata da tre interventi legislativi ravvicinati: il Codice Rosso del 2019, la legge 168 del 2023 sui reati sentinella, la legge del gennaio 2025 che ha reso i domiciliari con braccialetto la misura standard nei casi di violenza di genere. L’effetto combinato è stato quello che Fastweb stessa ha definito un incremento “straordinario e imprevedibile” delle richieste. I numeri: a fine 2021 i braccialetti attivi erano 2.808; a fine 2023, 5.965; a fine 2024, 10.458. A marzo 2026, secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sono 13.188, di cui oltre la metà per casi di violenza di genere. La disponibilità materiale non ha tenuto il passo: nel maggio 2025 diverse città segnalavano ancora carenze croniche.
A questo si aggiunge un problema di architettura. In Francia il monitoraggio dei braccialetti anti-rapprochement è gestito da Securitas Technology per conto del Ministero della Giustizia, con centri di teleassistenza attivi ventiquattr’ore su ventiquattro e personale dedicato. In Italia non esiste nulla di simile: controllo del segnale e intervento in caso di allarme sono delegati alle Forze dell’ordine territoriali, che se ne occupano insieme a tutto il resto. La fornitura ricade sul Ministero dell’Interno; la decisione di applicare il dispositivo spetta al magistrato; il controllo operativo è delle Forze di polizia. Tre soggetti, nessuno dei quali governa l’intera catena.
L’ordinanza del gip di Messina non subordinava la misura cautelare all’effettiva applicazione del dispositivo. I domiciliari scattavano comunque; il braccialetto era un obbligo aggiuntivo, non una condizione sospensiva. Un uomo con precedenti per violenza reiterata, descritto dal giudice stesso come soggetto dalla pericolosità concreta e attuale, era di fatto affidato alla propria autodisciplina.
Il fratello di Daniela, Roberto Zinnanti, ha usato un’espressione che ricorre in quasi tutti i casi analoghi: “Un femminicidio annunciato“. Il lessico è diventato una formula, e come tutte le formule rischia di perdere forza. Ma dietro la formula c’è un dato preciso: ogni passaggio della vicenda, dalle denunce all’ammonimento, dal divieto di avvicinamento ai domiciliari fino al giudizio immediato, corrisponde a uno strumento previsto dall’ordinamento. Nessuno di questi strumenti, nella sequenza concreta dei fatti, è riuscito a proteggere Daniela Zinnanti. Non perché la legge fosse inadeguata, ma perché la sua esecuzione materiale dipende da risorse che lo Stato non ha stanziato in misura sufficiente. La distanza tra il diritto scritto e la sua applicazione, tra la vita e la morte di una persona si misura, in questo caso, in ventitré giorni e in un braccialetto che non c’era.













